Newsletter 2/2020

La polizia stradale eleva con sempre maggior frequenza verbali di contestazione  per la mancanza a bordo camion di idonee istruzioni scritte relative alla esecuzione della specifica prestazione di autotrasporto.

Le istruzioni scritte sono necessarie per verificarne la compatibilità con le norme sulla sicurezza stradale e sociale.

La legge prevede: “Quando il contratto di trasporto non sia stato stipulato in forma scritta gli organi di polizia stradale che hanno accertato la violazione da parte del conducente del veicolo con cui è stato effettuato il trasporto, dei limiti di velocità o la mancata osservanza dei tempi di guida e di riposo , verificano la compatibilità delle istruzioni scritte fornite dal vettore in merito alla esecuzione della specifica prestazione di trasporto, con il rispetto della disposizione di cui è stata contestata la violazione. Le istruzioni devono trovarsi a bordo del veicolo e possono essere contenute nella documentazione di trasporto (DDT, e documenti di accompagnamento merce, lettera di vettura etc). In mancanza delle istruzioni a bordo, al vettore ed al committente si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni contestate al conducente. Le stesse sanzioni sono altresì applicate al vettore ed al committente quando le istruzioni di trasporto sono incompatibili con il rispetto delle predette norme… Ai fini dell’accertamento di responsabilità sono rilevanti le violazioni delle seguenti disposizioni : art. 61 sagoma limite, art 62 massa limite; art. 164 sistemazione del carico sui veicoli articolo 174 durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone e cose

Su queste basi sono stati elevati numerosi verbali di contravvenzione in cui in prima battuta viene contestato il mancato rispetto in capo al vettore  ad esempio dell’art 142 codice della strada (limiti di velocità) e al committente nell’ambito della responsabilità condivisa tra gli operatori della filiera del trasporto, la violazione dell’art 7 comma 4 e 6 della dlgs 286 per la mancanza di istruzioni a bordo mezzo con riferimento al comma 6 del medesimo articolo 7.

Si può fare opposizione al verbale avanti al Giudice territorialmente competente, in assenza della possibilità di esibire la documentazione alle autorità in una fase successiva all’accertamento.

Ma come si fa a prevenire l’elevazione dei verbali?